I.
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Condizioni Generali
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1.
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Per tutte le forniture o i servizi (di seguito “Forniture”) valgono le dichiarazioni scritte di entrambe le parti. Le “Condizioni Generali di Vendita e Consegna” (di seguito “Condizioni di Vendita”) sono parte integrante di tali dichiarazioni. Eventuali condizioni poste dall’acquirente, contrarie o divergenti dalle nostre Condizioni di Vendita, valgono solo dietro espressa approvazione scritta. Le nostre Condizioni di Vendita hanno inoltre piena validità anche quando eseguiamo la fornitura senza riserve nonostante siamo a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti poste dall’acquirente. La versione delle nostre Condizioni di Vendita pattuita e sottoscritta durante la stesura del contratto sarà quella valida per ogni trattativa futura con l’acquirente.
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2.
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Ci riserviamo il diritto di proprietà e di autore su tutti i preventivi, i disegni, le illustrazioni, i calcoli e gli altri documenti da noi prodotti (in seguito “Documenti”), senza alcuna limitazione. I suddetti documenti possono essere accessibili da parte di terzi solo previa nostra esplicita approvazione e, in caso di mancato affidamento dell’ordine, ne pretendiamo la loro immediata restituzione. Le frasi 1 e 2 valgono anche per i documenti dell’acquirente, tuttavia tali documenti possono essere accessibili a terze persone da noi autorizzate a eseguire le consegne.
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3.
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È permesso eseguire forniture parziali purché non creino disagi all’acquirente.
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II.
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Conclusione del Contratto
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1.
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In mancanza di specifiche clausole contrattuali che stabiliscono il contrario, le offerte sono sempre soggette a modifiche. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare modifiche tecniche relativamente alla forma, al colore o a altre caratteristiche purché non venga alterata la funzionalità del prodotto.
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2.
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Tutti gli ordini assumono per noi il valore legale di un’offerta due settimane dopo il loro ricevimento. L’accettazione di tali ordini avviene o per iscritto o con la fornitura stessa.
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3.
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Per tutti gli ordini effettuati elettronicamente, daremo informazione scritta dell’arrivo dell’ordine. La conferma della ricezione dell’ordine non equivale ad una vincolante accettazione dello stesso. Ci riserviamo il diritto di unire una lettera di accettazione all’avviso di ricezione d’ordine.
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4.
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Il contratto si ritiene in vigore in caso di consegna puntuale e corretta da parte dei nostri fornitori, e comunque solo nel caso in cui la mancata consegna non sia imputabile a noi. Questo vale soprattutto in presenza di un’operazione di copertura conclusa con il nostro fornitore.
In caso di mancata disponibilità o disponibilità non puntuale del servizio, l’acquirente verrà subito avvertito ed eventualmente rimborsato delle somme già versate.
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III.
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Prezzi e Condizioni di Pagamento
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1.
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I prezzi sono da intendersi franco nostra sede, imballo escluso, salvo esplicita diversa pattuizione. Ogni servizio extra verrà addebitato separatamente in fattura.
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2.
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L’I.V.A non è inclusa nei prezzi e viene calcolata separatamente secondo la vigente normativa.
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3.
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Se eseguiamo noi l’installazione ed il montaggio e salvo diversa pattuizione, l’acquirente deve farsi carico, oltre che della somma pattuita, di tutte le spese accessorie ovvero delle spese di viaggio, del trasporto dei beni necessari per l’installazione ed il montaggio e del bagaglio personale, vitto ed alloggio per il personale.
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4.
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Le riduzioni di prezzo necessitano di un particolare accordo scritto.
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5.
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I pagamenti devono avvenire nei termini prestabiliti e a spese dell’acquirente. Per quanto riguarda il termine, i pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a nostra disposizione sul nostro conto.
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6.
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L’acquirente può rivendicare le proprie pretese contro di noi solo se sono incontestabili, è provata la loro validità legale o sono da noi riconosciute. L’acquirente può esercitare i diritti di ritenzione se la sua rivendicazione si riferisce a quello stesso rapporto giuridico regolamentato nel contratto. Non sono ammessi i diritti di ritenzione esercitati sulla base di una rivendicazione che non ha riferimenti nel corrispettivo contratto.
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IV.
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Riservato dominio
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1.
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Gli oggetti della fornitura (riservato dominio) rimangono di nostra proprietà fino ad adempimento delle condizioni contrattuali da parte dell’acquirente. Qualora il valore di tutte le garanzie superi di oltre 20% il valore di quanto ci spetta, restituiremo, su richiesta dell’acquirente, una parte delle garanzie da noi stabilita.
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2.
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Finché vige il diritto di riservato dominio, l’acquirente non è autorizzato a dare tale merce in pegno, a cederla in garanzia o a costituire su di essa vincoli di altro genere. La rivendita è autorizzata solo nel normale corso degli affari e a condizione che il rivenditore venga pagato dai suoi acquirenti o che il rivenditore ponga come riserva il passaggio di proprietà della merce al cliente solo previo assolvimento dell’obbligo di pagamento. In caso di vendita, l’acquirente cede a noi tutti i crediti derivanti dalla vendita in proporzione all’importo finale della fattura. Questo vale indipendentemente dal fatto che la merce sia venduta con o senza interventi di manipolazione. Noi rimaniamo autorizzati a riscuotere il credito, il diritto di riscossione dell’acquirente permane anche dopo la cessione. Ci impegniamo a non riscuotere i crediti finché l’acquirente assolve puntualmente ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti e finché non viene richiesta l’apertura di un procedimento per insolvenza o per cessazione dei pagamenti. In questi casi siamo autorizzati a pretendere informazioni sui debitori dell’acquirente per ciò che concerne i crediti a noi ceduti e su tutte le indicazioni e i documenti necessari per esigerne la riscossione.
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3.
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In caso di sequestro, di confisca o di altri interventi da parte di terzi, l’acquirente deve immediatamente informare noi e la suddetta terza persona; l’acquirente risponde dei danni causati dal ritardo.
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4.
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In presenza di violazione degli obblighi contrattuali essenziali da parte dell’acquirente e in special modo in caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati, dopo un preavviso, al ritiro della merce e l’acquirente è obbligato alla sua restituzione. Il ritiro e l’affermazione del riservato dominio o del pignoramento della merce da parte nostra non costituisce una risoluzione del contratto se non espressamente dichiarato.
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V.
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Tempi di Consegna e Ritardi
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1.
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I presupposti per il rispetto dei tempi di consegna concordati sono l’arrivo puntuale di tutti i documenti, dei permessi necessari ed in particolare dei progetti e delle informazioni tecniche da parte dell’acquirente e l’accettazione da parte dell’acquirente delle condizioni di pagamento e degli altri obblighi contrattuali. Il mancato puntuale adempimento di tali premesse comporta una dilazione proporzionata dei tempi di consegna; tale condizione non vale se l’acquirente dimostra che noi siamo i diretti responsabili del ritardo.
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2.
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Se il ritardo nei tempi di consegna è dovuto a cause di forza maggiore, quali mobilitazione, guerra, atti terroristici, disastri naturali, sommosse o eventi simili, come per esempio scioperi o serrate, la data di consegna sarà prorogata.
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3.
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Qualora l’acquirente riesca a provare che il ritardo della consegna gli ha arrecato danni, allora per ogni settimana completa di ritardo egli può richiedere un risarcimento pari allo 0,5% e comunque non superiore al 5% del prezzo relativo alla parte della consegna che a causa del ritardo non ha potuto seguire il normale iter di vendita.
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4.
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Le richieste di risarcimento danni da parte dell’acquirente per ritardi nella consegna non contemplati al punto 3 sono escluse, anche se è scaduta la proroga impostaci. Tale condizione non vale per casi di premeditazione e di grave negligenza da parte nostra; quanto detto non è legato a un cambiamento dell’onere di prova a svantaggio dell’acquirente. Rimane inviolato il diritto dell’acquirente di rescindere il contratto per scadenza infruttuosa di una proroga a noi imposta.
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5.
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Se la spedizione, la fornitura, l’allestimento o il montaggio subiscono un ritardo su richiesta dell’acquirente superiore ad un mese dall’avviso di pronta consegna, il fornitore può richiedere un risarcimento per i costi di magazzinaggio pari allo 0,5% e non superiore al 5% del prezzo della merce in oggetto per ogni mese cominciato. Alle parti è consentito stimare l’esatto costo di magazzinaggio.
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VI.
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Responsabilità
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1.
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Il rischio di deperibilità e deterioramento accidentale passa all’acquirente al momento della consegna dei beni in questione, in caso di spedizione il rischio passa allo speditore o alla persona o alla ditta designata alla spedizione all’acquirente. Su richiesta e a spese dell’acquirente è possibile assicurare i beni contro gli usuali rischi di trasporto.
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2.
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Per tutte le spedizioni che includono anche l’allestimento o il montaggio nella sede dell’acquirente, la responsabilità passa all’acquirente nel momento in cui la merce entra nella sua ditta e comunque al più tardi al termine del montaggio e/o dell’allestimento. Previo accordo, la responsabilità passa al fornitore solo dopo il buon esito di un test di prova.
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3.
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Qualora l’acquirente non sia presente al momento della consegna, la responsabilità è trasferita a lui. Tale condizione vale soprattutto in caso di spedizione o di consegna nella ditta dell’acquirente, di installazione, di montaggio o collaudo nella ditta.
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VII.
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Installazione e Montaggio
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Le seguenti condizioni riguardano l’allestimento ed il montaggio, in assenza di ulteriori accordi scritti:
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1.
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L’acquirente deve farsi carico di tutte le spese e provvedere a pagare nei tempi prestabiliti:
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a)
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lavori di sterro, di costruzione e tutti i lavori connessi non inerenti all’attività del fornitore, inclusi operai specializzati, aiutanti, materiali edili e attrezzi,
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b)
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gli accessori e i materiali necessari per il montaggio e l’attivazione, come impalcati, elevatori ed altri dispositivi, carburante e lubrificanti.
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c)
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energia elettrica ed acqua nel sito di montaggio, inclusi i relativi allacciamenti, riscaldamento ed illuminazione.
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d)
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l’acquirente deve garantire ambienti sufficientemente grandi, adeguati, asciutti e sicuri (dotati di serratura) per la custodia delle apparecchiature o di alcune loro parti, materiali e attrezzi nel sito di montaggio ed anche ambienti appropriati per il team di montatori, che includano anche servizi sanitari adeguati. Inoltre l’acquirente ha il dovere di proteggere la merce di nostra proprietà ed il team di montatori nel sito di montaggio (cantiere), come se fosse sua proprietà.
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e)
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abbigliamento e dispositivi di sicurezza/protezione necessari nel sito di montaggio.
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2.
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Prima dell’inizio dei lavori di montaggio l’acquirente, senza previa richiesta, deve fornire i dati su cavi elettrici, tubature di gas o acqua, altre installazioni, e le necessarie informazioni sulla statica. In caso di danni, l’acquirente è responsabile nei nostri confronti e deve provare di non avere causato i suddetti danni.
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3.
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Prima dell’inizio dei lavori di montaggio, il materiale e gli oggetti necessari per cominciare i lavori devono trovarsi nel sito di montaggio e lo stato dei lavori preliminari deve essere tale da poter iniziare il montaggio nei tempi concordati e da poterlo concludere senza interruzioni. Le vie d’accesso che portano al sito di montaggio devono essere adeguatamente preparate per permettere lo svolgimento delle attività di montaggio e di allestimento.
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4.
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Qualora si debbano verificare dei ritardi nella fase di allestimento, montaggio o messa in funzione per circostanze non dipendenti da noi, l’acquirente si fa carico di tutti i costi di attesa e dei viaggi supplementari, senza formale richiesta.
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5.
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L’acquirente deve immediatamente certificare le ore di lavoro del team di montatori ed anche la conclusione dell’allestimento, del montaggio o della messa in funzione.
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6.
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A completamento dei lavori l’acquirente deve collaudare la merce fornita entro 2 settimane. In caso di mancata esecuzione del collaudo nelle due settimane successive al montaggio, si ritiene comunque che il collaudo sia stato positivo. Si ritiene che il collaudo sia stato positivo anche nel caso in cui, superata la concordata fase di testaggio, l’acquirente fa uso della merce in questione. L’acquirente non può rifiutarsi di eseguire il collaudo della merce per difetti minori.
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VIII.
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Garanzia per Difetti di Conformità, Garanzia
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1.
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I reclami da parte dell’acquirente per difetto dell’opera devono essere presentati entro 1 settimane dall’avvenuta consegna e/o allestimento e montaggio per danni evidenti. Qualora lo stato della fornitura possa essere accertato solo con indagini particolari (analisi elettrotecniche), la scadenza della notifica dei difetti può essere prolungata per il tempo necessario all’immediata esecuzione delle indagini, ma non può superare i 20 giorni lavorativi. Rimangono inviolati gli obblighi di indagine e di notifica dei difetti secondo la vigente normativa.
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2.
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L’acquirente ha il dovere di permettere al fornitore di controllare l’oggetto da lui ritenuto difettoso.
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3.
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3.
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Il diritto di reclamo dell’acquirente per oggetti di nuova produzione decade dopo un anno. Non è prevista alcun tipo di garanzia per oggetti di seconda mano.
Qualora venga usata la garanzia per apportare modifiche, il termine prescrizionale per la riparazione del vizio e per le parti aggiunte in corso di modifica spira con lo spirare del termine prescrizionale dell’oggetto acquistato (la data della garanzia corrisponde con la data d’acquisto).
La garanzia non copre i difetti derivati da usura, uso improprio, eccessiva sollecitazione, cambiamenti apportati al prodotto o simili.
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4.
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L’acquirente ha l’onere di prova per tutti i casi soggetti a garanzia. Ha pertanto l’onere di prova del momento in cui è stato appurato il vizio e della presenza dello stesso dalla consegna e della mancata evidenza del vizio.
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5.
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Per quanto riguarda lo stato della merce fa fede esclusivamente la descrizione del prodotto presente sia nell’offerta che nella conferma. Dichiarazioni pubbliche fatte da noi, dai nostri agenti o fornitori, in particolare nella pubblicità o nella descrizione di particolari proprietà del prodotto non costituiscono indicazioni vincolanti dal punto di vista contrattuale. Qualora il manuale di montaggio o d’istruzioni consegnato all’acquirente sia difettoso, egli può solo richiederne un altro corretto. Tuttavia tale diritto non sussiste se il vizio del manuale di montaggio e d’istruzioni non pregiudica la corretta esecuzione del montaggio o dell’uso del prodotto.
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6.
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Salvo esplicita diversa pattuizione nei singoli contratti, il fornitore non si fa carico di altre garanzie nei termini della legge.
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IX.
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Inadempienza /Adattamento del Contratto
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1.
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Qualora siamo responsabili di inadempienza, l’acquirente ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Il diritto al risarcimento dei danni dell’acquirente è limitato al 10% del valore di quella parte del prodotto che non può essere utilizzata a causa di tale inadempienza. Tale limitazione non è valida in caso di premeditazione o di grave negligenza. A ciò non è connessa una modifica dell’onere di prova a sfavore dell’acquirente. Il diritto dell’acquirente a rescindere il contratto rimane inviolato.
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2.
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Qualora, per circostanze impreviste, ai sensi dell’articolo V n. 2, il valore economico o il contenuto della fornitura in oggetto dovessero modificarsi sensibilmente o dovessero influire sensibilmente sul nostro esercizio, il contratto verrà adeguatamente modificato. Qualora ciò non ci fosse economicamente favorevole abbiamo il diritto di rescindere il contratto. La trattativa commerciale decade secondo la normativa vigente, senza che l’acquirente abbia la possibilità di avanzare richieste di risarcimento di alcun tipo. Successivamente alla stima dei fatti daremo comunicazione scritta all’acquirente di come intendiamo usufruire il diritto di rescissione del contratto. Tale diritto rimane anche in caso di una dilazione dei tempi di consegna concordati con l’acquirente.
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X.
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Diritti di Proprietà Industriale e Diritto d’Autore
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1.
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Qualora un terzo rivendichi giustificatamente un diritto nei confronti dell’acquirente a causa della violazione di un diritto di proprietà industriale o di un diritto di autore (di seguito diritto di proprietà) per prodotti forniti da noi e usati ai sensi del contratto, risponderemo per l’acquirente come segue:
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a)
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a nostra discrezione e a nostre spese otterremo un diritto di godimento per il prodotto o modificheremo il prodotto in modo tale da non violare il diritto di proprietà o sostituiremo il prodotto. Qualora ciò non fosse possibile, abbiamo il diritto di ritirare il prodotto in cambio del risarcimento del prezzo di vendita con detrazione delle spese risparmiate all’acquirente con il godimento del prodotto e dei vantaggi derivati dal medesimo godimento. Se non dichiarato diversamente nel contratto o non definito dal tipo di merce, viene fissato, come risarcimento, un importo forfettario pari al 3% del prezzo di vendita per ogni mese cominciato dell’effettivo godimento, tuttavia l’importo deve raggiungere al massimo il prezzo complessivo. L’acquirente ha il diritto di produrre prova di un godimento e di vantaggi di minore entità.
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b)
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l’impegno sopraccitato sussiste solo se l’acquirente ci informa per iscritto delle rivendicazioni fatte da terzi, se egli non riconosce la violazione del diritto di proprietà e se rimane inviolato il nostro diritto di applicare tutte le misure difensive ed il procedimento di conciliazione. Qualora l’acquirente cessi di usufruire del prodotto per diminuzione del danno o per altri motivi importanti, egli ha il dovere di far presente alla terza parte che all’interruzione del godimento non è legato nessun riconoscimento della violazione del diritto di proprietà.
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2.
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Richieste di risarcimento da parte dell’acquirente sono escluse, se è responsabile della violazione del diritto di proprietà.
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3.
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Inoltre sono escluse le richieste di risarcimento da parte dell’acquirente se la violazione del diritto di proprietà è causata da interventi speciali dell’acquirente, da un utilizzo imprevisto del prodotto o da modifiche apportate dall’acquirente che eventualmente lo assembla ad altri prodotti non nostri. Adottando interventi speciali, l’acquirente rischia di violare il diritto di proprietà, da parte nostra non siamo soggetti all’obbligo di informazione e di consulenza. Nei casi di violazione per utilizzo, l’acquirente ha l’onere di provare che noi potevamo prevedere tale utilizzo.
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4.
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Si escludono altre rivendicazioni contro di noi, rimangono inviolati le altre azioni di responsabilità regolamentate da codeste condizioni di vendita e il diritto dell’acquirente di rescindere il contratto.
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XI.
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Altre Responsabilità
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1.
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Qualora, per esigenze contrattuali o legali, fossimo costretti ad un risarcimento dei danni o delle spese, noi rispondiamo solo in caso di premeditazione e di grave negligenza da parte nostra, dei nostri dirigenti o dei nostri impiegati, o se siamo responsabili di danni alla vita, alla persona o alla salute di terzi. Rimane inviolata la responsabilità per violazioni per colpa propria di importanti obblighi contrattuali. In quest’ultimo caso la responsabilità è limitata ai danni tipicamente contrattuali e prevedibili, si escludono i casi descritti nei paragrafi I e II. Una qualsiasi modifica dell’onere di prova a sfavore dell’acquirente non è direttamente collegata alle regolamentazioni sopraccitate.
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XII.
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Giurisdizione e Foro competente
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1.
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Il contratto è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana. Per tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di vendita, il Foro competente è quello di Bressanone.
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XIII.
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Validità
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1.
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La perdita di efficacia di singole disposizioni di tale contratto di vendita e di consegna non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni non valide saranno sostituite dalla disposizione che ha le conseguenze economiche più simili a quelle delle disposizioni che sostituisce.
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